CONSEGUIRE PATENTE B ALMENO 6 ORE DI GUIDA OBBLIGATORIA


OBBLIGO EFFETTUARE ALMENO 6 ORE DI GUIDA IN UN AUTOSCUOLA PER CONSEGUIMENTO PATENTE B


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 aprile 2012

Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade

extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore

autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di

categoria B. (12A04779)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «codice della

strada»;

Visto in particolare l'art. 122, comma 5-bis, del predetto codice

della strada, come introdotto dall'art. 20, comma 2, lettera b),

della legge 29 luglio 2010, n. 120, che, ai fini del conseguimento

della patente di guida di categoria B, prescrive esercitazioni

obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di

visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato ed

autorizzato, demandandone la disciplina e le modalita' di svolgimento

delle esercitazioni ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti;

Visto, altresi', il decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n. 495, recante «regolamento di esecuzione e di

attuazione del nuovo codice della strada», ed in particolare l'art.

372, comma 2, che, tra l'altro, demanda ad un decreto del Ministro

dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della

navigazione, ora assorbiti nel Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, la disciplina delle esercitazioni di guida in autostrada;

Visto, inoltre, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 11 novembre 2011, n. 213, recante «disciplina del rilascio

dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e

relativa modalita' di esercizio», ed in particolare l'art. 3, comma

4, nella parte in cui rinvia, ai fini dei contenuti della formazione

obbligatoria del minore istante l'autorizzazione alla guida

accompagnata, ai contenuti di cui all'allegato 4 allo stesso decreto,

i cui punti C, D ed E prescrivono esercitazioni di guida in

condizioni di visione notturna, su strade extraurbane o su

autostrade;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto decreto

ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, che prevede che il candidato

che presenti istanza per il conseguimento della patente di guida

della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della

maggiore eta', gia' titolare di autorizzazione alla guida

accompagnata, e' esonerato, tra l'altro, dall'applicazione della

disciplina di cui all'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada;

Visto l'art. 11-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,

recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di

sviluppo», che prevede che, con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, siano disciplinate le condizioni alle

quali il minore, nell'esercizio della guida accompagnata, ovvero il

titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, possono

esercitarsi in autostrada o su strade extraurbane principali o in

condizioni di visione notturna;

Considerato che il citato art. 11-bis prescrive, in particolare,

che ai predetti conducenti sia fatto divieto di circolare in

autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie impegnando altre

corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della

carreggiata e che al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla

guida sia fatto divieto di trasportare un passeggero diverso dalla

persona in funzione di istruttore, al di fuori delle ipotesi di

esercitazione con veicolo di un'autoscuola;

Ritenuto, quindi, di procedere alla disciplina delle esercitazioni

in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizioni di

visione notturna, tanto ai fini dell'art. 122, comma 5-bis, del

codice della strada, quanto ai fini del decreto ministeriale 11

novembre 2011, n. 213;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17

maggio 1995, n. 317 «Regolamento recante la disciplina dell'attivita'

delle autoscuole»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al

decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -

n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al

Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che dal combinato disposto degli articoli 333, comma 1,

335, comma 13, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n. 495 ed art. 6, commi 3 e 4, del citato decreto

ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, deriva che le esercitazioni

svolte da autoscuole o centri di istruzione automobilistica devono

essere svolte su veicoli dei quali gli stessi devono disporre a

titolo di proprieta' o leasing, muniti di doppi comandi; che, con

riferimento ai soli veicoli multiadattati, e' prevista la

possibilita' che gli stessi, sempreche' muniti di doppi comandi,

possano essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro

di istruzione automobilistica da parte di un terzo proprietario che

ne autorizzi l'uso e che, infine, solo per l'esame di guida, i

veicoli allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati

e minorati fisici, possono essere esonerati dall'obbligo dei doppi

comandi;

Ritenuto che la molteplicita' degli adattamenti che possono essere

prescritti su di un veicolo, in ragione delle varie minorazioni o

mutilazioni del conducente che intenda conseguire una patente di

categoria B speciale, possono comportare l'impossibilita' per

quest'ultimo di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 122, comma

5-bis, del codice della strada, per non essere il veicolo in

disponibilita' presso l'autoscuola o il centro di istruzione

automobilistica, ancorche' multiadattato, congruo con le prescrizioni

specifiche di allestimento richieste;

Ritenuto, quindi, di dover procedere, con successivo decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a disciplinare le

esercitazioni di guida obbligatorie di cui all'art. 122, comma 5-bis,

del codice della strada, all'esito delle necessarie modifiche agli

articoli 334 e 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n. 495 e del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n.

317, giusta, peraltro, il disposto dell'art. 123, rispettivamente

commi 13 e 10, del codice della strada, per gli aspiranti al

conseguimento di patente di categoria B speciale;

Decreta:

Art. 1

Esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della

patente di categoria B

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada,

l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B

deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida

presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, in

conformita' a quanto previsto dall'allegato 1 del presente decreto.

2. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non puo' avere

durata superiore a due ore giornaliere.

3. Al fine di favorire le modalita' di certificazione del

prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto

delle lezioni di guida, conforme all'allegato 2 del presente decreto,

e lo gestiscono secondo quanto disposto dai seguenti commi.

4. Ogni foglio del libretto delle lezioni di guida e' in doppio

esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a

ricalco. Il libretto ha pagine numerate in ordine progressivo, e'

vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo

utilizzo e, fermo restando quanto previsto dal comma 6, e' conservato

dall'autoscuola per almeno 5 anni.

5. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore

provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di

cui al comma 3, in originale e copia, sul quale appone la propria

firma ed acquisisce quella dell'allievo.

6. Al termine delle esercitazioni di cui al comma 1, l'autoscuola

rilascia all'allievo un attestato di frequenza, conforme al modello

di cui all'allegato 3, corredato degli originali del libretto delle

lezioni di guida di cui al comma 3: tale documentazione deve essere

esibita, in originale e copia, all'atto di prenotazione della prova

pratica di guida.

7. Le esercitazioni di guida svolte ai sensi del comma 1, e

comprovate dall'attestato di frequenza di cui al comma 6, sono utili

ai fini di una nuova istanza di conseguimento della patente di guida

di categoria B, a condizione che la predetta istanza venga presentata

entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda prova

pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza

dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida precedentemente

rilasciata.

8. Al fine di ottimizzare le modalita' di certificazione del

prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida

puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo

a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida.

Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni

di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da

stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti.

9. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto,

si fa rinvio alle disposizioni del decreto ministeriale 17 maggio

1995, n. 317.

Art. 2

Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida in

autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione

notturna

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 122 del codice della

strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che

circola in autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, e' fatto

divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine

al bordo destro della carreggiata. E' fatto, altresi', obbligo di

rispettare i limiti di velocita' di cui all'art. 117, comma 2, del

codice della strada. Si applica la sanzione dell'art. 176, comma 21,

del codice della strada.

2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto ministeriale 11

novembre 2011, n. 213, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano

anche nelle ipotesi di guida accompagnata di cui allo stesso decreto.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del codice della

strada, nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade

extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna,

effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, da un

titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non

puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia

l'accompagnatore in funzione di istruttore. Si applica la sanzione di

cui all'art. 122, comma 9, del codice della strada.

Art. 3

Disposizioni di attuazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle domande

per il conseguimento della patente di guida di categoria B,

presentate a decorrere dal 2 maggio 2012.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono applicabili a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti sono stabilite la disciplina e le modalita' di svolgimento

delle esercitazioni di cui all'art. 122, comma 5-bis, per gli

aspiranti al conseguimento di patenti di guida di categoria B

speciale.

Art. 4

Disposizioni di carattere finanziario

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti

previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte

integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

Roma, 20 aprile 2012

p. Il Ministro: Ciaccia

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

28/04/2012